Ecobonus 110%: guida ai lavori ammessi, requisiti e limiti di spesa

19/11/2020
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Superbonus 110% con questo articolo vogliamo fare chiarezza e spiegare quali sono i lavori ammesi, i requisiti e i limiti di spesa. L’obbiettivo del Governo è quello di rilanciare l’economia partendo dall’edilizia e tutte le categorie annesse e contemporaneamente combattere i cambiamenti climatici. Invita così i proprietari di immobili a investire ancora una volta nel bene rifugio per eccellenza: il mattone! Per sostenere la ripresa nasce l’ecobonus 110% un incentivo conveniente su molteplici aspetti, anche se si sono sollevati diversi dubbi sui soggetti e le modalità di accesso.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128, supplemento ordinario 21 del 19 Maggio 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 34 altrimenti noto come “Decreto Rilancio”, al suo interno all’art. 119 sono specificate quali sono gli interventi incentivati :

  • efficientamento energetico,
  • sisma bonus,
  • fotovoltaico,
  • colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Proviamo a vedere assieme i punti salienti:

Interventi ammessi e limiti di spesa

Sono agevolati gli interventi in ambito di:

efficienza energetica: l’agevolazione spetterà solo in presenza di alcune specifiche tipologie di interventi, che la norma indica tra quelli previsti dall’art. 14 D.L. 63/2013 (con massimali di spesa differenti) e solo qualora comporti il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio come risultante da APE rilasciato prima e dopo l’intervento. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.

Gli interventi sono i seguenti:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Limite massimo di spesa per il cappotto termico è:
    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda (tali impianti devono avere determinate caratteristiche che la norma indica). La spesa massima è di 30.000 euro per il numero di unità che compongono l’edificio e potrà comprendere anche le spese per lo smaltimento dell’impianto sostituito.
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda (tali impianti devono avere determinate caratteristiche che la norma indica). La spesa massima è di 30.000 euro e potrà comprendere anche le spese per lo smaltimento dell’impianto sostituito.

Cosa comprende il Super Bonus?

Li interventi di cui sopra possiamo definirli “trainanti”, nel senso che se viene effettuato anche solo uno di loro, questo basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:

1. riduzione del rischio sismico per una spesa massima di 96.000 euro;

2. installazione di impianti fotovoltaici;

3. montaggio di accumulatori di energia collegati ai panelli solari;

4. la realizzazione di colonnine per caricare le batterie dei veicoli elettrici,

5. gli interventi previsti dal vecchio eco bonus.

I termini entro cui si possono fare i lavori?

Il bonus è valido per i lavori svolti tra il 1° Luglio 2020 e il 31 Dicembre 2021, si specifica che per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali si applicano anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 Gennaio 2022 al 30 Giugno 2022.

Chi ha diritto all’Ecobonus 110%?

La possibilità di fare questi interventi diciamo in modalità gratuita dipende soprattutto dal tipo di intervento effettuato. La platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione fiscale sono i seguenti:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa su unità immobiliari ( i lavoratori autonomi e gli imprenditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata sia della abitazione principale e per le seconde case). Con la pubblicazione della guida dell’ecobous dell’Agenzia dell’Entrate, pubblicata il 24 Luglio si va a specificare quanto segue “la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio” perciò rientrano i beneficiari anche il nudo proprietario dell’immobile; l’usufruttuario e l’inquilino di un immobile in affitto;
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP) in modalità “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni e adibiti ad edilizia residenziale privata;
  • le cooperative di abitazioni a proprietà condivisa, per interventi realizzati su immobili da loro posseduti e assegnati in godimento dai soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Come funziona il bonus?

In alternativa alla detrazione da scalare in sede di dichiarazione dei redditi per 5 anni, il contribuente potrà optare con modalità telematiche dal 15 Ottobre 2020 con il modulo pubblicato dall’Agenzia dell’Entrate in allegato al provvedimento dell’8 Agosto 2020. per la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione stessa.

Cosa vuol dire?

DETRAZIONE IN 5 ANNI

Il contribuente paga regolarmente i lavori, non riceve un rimborso immediato, ma usufruisce della detrazione in dichiarazione dei redditi, in 5 anni anziché 10. Questa potrebbe essere la scelta di chi ha sufficiente liquidità e capienza fiscale, in quanto questa modalità non converrebbe a chi rientra nel regime fiscale dei minimi o forfettario.

CESSIONE DEL CREDITO

Il contribuente cede il credito d’imposta ad una terza parte:

  • alla ditta che esegue i lavori (che applicherà uno sconto in fattura immediato, di fatto eseguendo i lavori gratis);
  • alle banche;
  • ad altri intermediari finanziari.

In questo caso il contribuente molto probabilmente rinuncia all’extra del 10% ma intanto potrebbe vedersi eseguire i lavori senza dover anticipare le somme.

Rientrano nel Super bonus anche la demolizione e costruzione di un immobile, vediamo come.

I requisiti minimi per accedere al super bonus riguardano il miglioramento della classe energetica, per gli interventi trainanti e non.

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Le regole per l’accesso al super bonus del 110% si affiancano alle importanti novità previste dal decreto Semplificazioni.

Per effetto delle novità apportate all’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia, la demolizione e ricostruzione rientra nelle opere di ristrutturazione edilizia, anche nel caso di:

diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

In sostanza, sarà possibile accedere al superbonus del 110% anche nel caso di ricostruzione di un edificio demolito con caratteristiche diverse e, soprattutto, più grande. In precedenza, erano inclusi nell’ambito della ristrutturazione edilizia solo i lavori di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio.

Potete visionnare nello specifico la guida dell’Agenzia dell’Entrate all’indirizzo inserito qui di seguito:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25

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